Le Fideiussioni Schema-ABI, quali contatti atipici di garanzia, possono considerarsi meritevoli di tutela ex art 1322 II co cc?
La pandemia che da settimane investe anche il nostro paese, più nota come Covid-19, ha avuto un’incidenza inevitabile anche sui rapporti di lavoro, in special modo sulla privacy dei lavoratori subordinati. Invero alla luce del protocollo sottoscritto in data 14 marzo 2020 tra le parti sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente le misure di sicurezza da attuare all’interno dei luoghi di lavoro, molte realtà aziendali hanno per contro optato per il lavoro agile, c.d. Smart Working, legittimo compromesso atto a consentire il rispetto della normativa privacy e la garanzia di tutele primarie dei lavoratori.
Da giorni ormai si parla di una app pubblica c.d. “Immuni”, la quale avrà lo scopo di monitorare l’epidemia da Covid-19. L’ordinanza n. 10 del 16/04/2020 a firma del Commissario Straordinario per l’emergenza dott. Arcuri, ha selezionato tale app di tracciamento dei contatti al fine di gestire la famosa seconda fase dell’emergenza, con buona pace degli esperti di diritti in ambito privacy, che dal canto loro hanno espresso le loro perplessità in ordine al grado di garanzie accordato al trattamento di particolari categorie di dati, quali quelli relativi alla salute.
In vista della “Ripartenza” del 3 maggio 2020 prevista con il DPCM n. 97 del 11 aprile 2020, salvo eventuali ripensamenti, tutte le imprese sono chiamate a gestire l’emergenza Covid-19 attraverso l’adozione sul luogo di lavoro di protocolli di sicurezza che consentano di mettere a riparo i lavoratori dal rischio di contagio. A questo scopo il 14 marzo 2020 il Governo e le parti sociali hanno siglato un accordo denominato “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Le esigenze produttive combinate con la garanzia di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro non possono tuttavia “frustrare” il diritto alla riservatezza dei dipendenti e il datore di lavoro dovrà detenere, ove necessario, i dati personali degli interessati con salvezza delle prerogative ad essi connesse.
La Legge 124 del 4 agosto 2017 che sia applica a qualsiasi rapporto di locazione finanziaria (sia immobiliare che mobiliare) stipulato e risolto anche prima dell’entrata in vigore della legge, introduce all’articolo 1 comma 138 un meccanismo legale che è tale da bloccare le domande di pagamento di canoni scaduti a seguito della risoluzione/cessazione anticipata del contratto e restituzione al concedente del bene messo a garanzia.
Fintanto che non si realizza l’evento previsto dalla legge imperativa 124/2017, non è possibile stabilire quale è il dare e avere tra le parti e dunque se ci sia un debito e/o un credito del concedente anche per canoni scaduti verso l’utilizzatore. Ogni domanda di pagamento formulata prima di tale momento è e/o diviene - dopo la restituzione del bene - inammissibile.