La Legge 124 del 4 agosto 2017 che sia applica a qualsiasi rapporto di locazione finanziaria (sia immobiliare che mobiliare) stipulato e risolto anche prima dell’entrata in vigore della legge, introduce all’articolo 1 comma 138 un meccanismo legale che è tale da bloccare le domande di pagamento di canoni scaduti a seguito della risoluzione/cessazione anticipata del contratto e restituzione al concedente del bene messo a garanzia.
Fintanto che non si realizza l’evento previsto dalla legge imperativa 124/2017, non è possibile stabilire quale è il dare e avere tra le parti e dunque se ci sia un debito e/o un credito del concedente anche per canoni scaduti verso l’utilizzatore. Ogni domanda di pagamento formulata prima di tale momento è e/o diviene - dopo la restituzione del bene - inammissibile.
Sul punto si rinvia più diffusamente al contributo dell’Avv. Maria Laura Ficola:
“L’art. 1, comma 138 L. 124/2017 e la sopravvenuta momentanea incertezza del credito per canoni scaduti”
pubblicato su Il Caso.it http://mobile.ilcaso.it/articoli/Tutti/1152